Le puntualizzazioni della sesta sezione penale in ordine ai presupposti per la sussistenza, la partecipazione e l’accertamento del reato previsto e punito dall’art. 416 bis c.p.
Breve riflessione a margine delle sentenze n. 37520/2019 e n. 9001/2020.
(Intervento dell’Avv. Giuseppe Gervasi su news.avvocatoandreani.it del 20/04/2020)
Con la sentenza n. 9001/2020 del 5.3.2020, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi degli indispensabili presupposti per ritenere integrato il reato di partecipazione ad associazione criminosa sul modello delineato dall’art. 416bis cp.
La decisione segue di poco altro interessante pronunciamento della medesima sezione nomofilattica del 10/09/2019 n. 37520 rispetto allo specifico presupposto della partecipazione al reato di cui all’art. 416bis.
La sesta sezione ha voluto rimarcare la tipicità del delitto di associazione mafiosa, sia sotto il profilo della esistenza della consorteria, sia sotto il profilo della condotta partecipativa, rendendo una interpretazione sovrapponibile alla volontà legislativa e anche ai principi costituzionali di materialità e tassatività, siccome dettagliati dall’art. 25 Cost.
L’esistenza di una associazione di tipo mafioso.
Punto di partenza ineludibile è l’accertamento della esistenza e operatività effettiva di una associazione con le caratteristiche delineate dal legislatore.
In argomento la decisione n. 9001/2020 ribadisce un costante insegnamento: …l’associazione mafiosa non è un reato associativo “puro”, che si perfeziona sin dal momento della costituzione di una organizzazione illecita che si limiti a programmare di utilizzare la propria forza di intimidazione e di sfruttare le conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla norma.
E’ indispensabile invece, riscontrare empiricamente l’essenza materiale del reato in questione, ovverosia che il sodalizio abbia in qualche modo effettivamente dato prova di possedere tale “forza” e di essersene avvalso.
La natura di “reato di pericolo” dell’associazione di tipo mafioso non è bastevole, per i giudici di piazza Cavour, per anticiparne la soglia di punibilità alla fase ideativa e programmatica in assenza di condotte concrete e significative non solo dell’uso della forza di intimidazione, ma anche dell’assoggettamento e dell’omertà che ne è derivato.
L’interpretazione proposta dagli ermellini nella sentenza in commento è incline a distinguere nella fattispecie delittuosa una dimensione concreta, attuale ed effettiva della capacità di intimidazione.
La partecipazione del singolo al reato di associazione di tipo mafioso.
L’altro accertamento da compiersi attiene al presupposto della partecipazione del singolo al sodalizio di cui si è riscontrata l’operatività.
Con l’intervento in commento – n. 37520/2019 – la sesta sezione penale pare confermare il definitivo abbandono del modello c.d. causale di partecipazione, di cui si dirà a breve, a favore del modello c.d. organizzatorio, da ritenersi ormai prevalente per come ribadito anche nella successiva decisione del 5.3.2020.
La decisione cautelare in commento ripercorre il dictum delle SS.UU. della nota sentenza Mannino (n. 33748/2005) per la quale la condotta di “partecipazione” è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
La partecipazione deve essere desunta da indicatori fattuali, da indizi gravi e precisi, quali, per esemplificare, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova, la rituale affiliazione, la commissione di delitti-scopo, e qualsiasi altro comportamento concludente, purché significativo per dimostrare la costante permanenza del vincolo ancor di più nello specifico periodo temporale considerato dall’imputazione.
La Corte non ha mancato di ribadire che ben altra cosa, rispetto alla partecipazione, sono le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, le quali non sono ritenute sufficienti nemmeno ad integrare la diversa e meno stringente “appartenenza” ad un’associazione mafiosa, rilevante ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione e che, comunque, postula una condotta funzionale agli scopi associativi.
Il vademecum della Cassazione.
Con le due decisioni in commento, la sesta sezione penale ha rimarcato le linee guida per una verifica concreta, fondata su elementi sufficientemente concludenti, dei presupposti giustificativi della sanzione per la partecipazione ad associazione di tipo mafioso.
Per tale via sembra dunque segnato il “definitivo” abbandono del modello c.d. causale di partecipazione ad associazione mafiosa a favore del modello c.d. organizzatorio con gli opportuni e condivisibili correttivi ribaditi dai recenti interventi nomofilattici.
Il riferimento è al contrasto dialettico tra il modello organizzatorio e il modello causale, terreno di scontro tra sezioni semplici e anche in dottrina.
Per i fautori del “modello organizzatorio“, ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all’associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità (Cass. Pen. Sez. II n. 27394/2017).
Per i fautori del “modello causale“, invece, ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, può essere insufficiente la mera indicazione della qualità formale di affiliato, laddove alla stessa non si correli la realizzazione di un qualsivoglia “apporto” alla vita dell’associazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole (Cass. Pen. Sez. I n. 24/04/1985).
Inizialmente si preferì il modello causale, al fine di agganciare la condotta partecipativa a requisiti di maggiore pregnanza dal punto di vista empirico e per una interpretazione della norma più conforme ai parametri costituzionali di materialità e offensività.
Via via però, il modello organizzatorio si fece strada con l’intento, si disse, di rimarcare il confine tra partecipazione interna e concorso eventuale nell’associazione, con il rischio però, segnalato da più parti, di agganciare la responsabilità alla sola messa a disposizione del sodalizio a prescindere dal fatto.
Si deve dunque alla sentenza delle SS.UU. Mannino, non a caso richiamata dalle decisioni in commento, il merito di una migliore messa a punto del modello organizzatorio.
La sentenza Mannino – oggi ribadita – ha il pregio di avere reso la condotta del partecipe più in linea con i principi costituzionali di materialità e offensività, richiedendo lo svolgimento di comportamenti concreti tesi ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi ritenere condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo.
(Intervento dell’Avv. Giuseppe GERVASI su news.avvocatoandreani.it del 20/04/2020)