Alcuni nostri risultati in materia Civile.

Porto di fucile per uso caccia.

E’ immotivato il provvedimento reiettivo della domanda di rinnovo di porto d’arma per uso caccia fondato sulla generica affermazione, priva di adeguata istruttoria, che …. il richiedente è stato controllato in numerose occasioni con persone gravate da precedenti di Polizia... sul presupposto che la frequentazione è qualcosa di più dell’incontro occasionale e perchè il provvedimento reiettivo deve indicare le ragioni per le quali qualche incontro occasionale in luogo pubblico dovrebbe fondare il sospetto concreto di un uso non corretto delle armi (con questa motivazione la Prefettura di Reggio Calabria ha accolto il ricorso gerarchico dello STUDIO LEGALE GERVASI & DIMASI avverso il provvedimento del Questore di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia)

Circolazione stradale

INSIDIA E TRABOCCHETTO.
La condotta di guida imprudente integra il caso fortuito che esclude la responsabilità dell’Ente proprietario della strada. L’Ente proprietario della strada è responsabile, ex art. 2051 cc, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. Tuttavia è dovere del conducente mantenere un comportamento accorto e prudente, adeguato allo stato dei luoghi. Nondimeno, la valutazione di prevedibilità ed evitabilità deve essere inevitabilmente condotta in considerazione delle circostanze concrete in cui l’azione lesiva si realizza.
La condotta di guida del conducente che senza motivo non mantiene la destra e si porta a centro strada, è tutt’altro che cauta e prudente.
La responsabilità dell’impatto contro i tombini posti a centro strada è da ascrivere alla condotta imprudente del conducente e tanto esclude la responsabilità dell’Ente proprietario della strada.
(Il Tribunale Civile di Locri ha rigettato la domanda attorea accogliendo le ragioni del Comune di Riace da noi rappresentato) (TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI).

INSIDIA E TRABOCCHETTO.

Un filo di ferro infisso al suolo e chiuso a cerchio, posto sul selciato di una piazza pubblica, privo di segnalazione, costituisce inequivocabilmente insidia occulta generatore di danno risarcibile dall’Ente proprietario della piazza. Tanto più perché trattasi di piazza pubblica deputata al continuo transito pedonale. La piazza pubblica necessita di manutenzione e cure atte ad evitare il formarsi di insidie o trabocchetti, posto che l’utente ha diritto di fare ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità. (GIUDICE DI PACE DI CAULONIA)

Risarcimento danni.

RISARCIMENTO DANNI DA STRESS ED ANGOSCIA.
Integra inesatto adempimento contrattuale, generatore di stress, angoscia e ansia risarcibile a titolo di danno non patrimoniale per la lesione del diritto costituzionale all’integrità fisica, la condotta della Banca (nel caso di specie Poste Italiane S.p.A.) che, attraverso apparecchio Postamat, emette un estratto conto riportante, per errore, saldo contabile passivo.
(GIUDICE DI PACE DI STILO – CIVILE)

Obbligazioni.

DEBITO – ADEMPIMENTO – PROVA.
Le schede contabili del debitore non sono documenti idonei a provare l’avvenuto pagamento del debito, essendo atti provenienti dallo stesso debitore. Spetta al debitore provare il fatto estintivo del debito mediante ricevute o altre attestazioni provenienti dalla parte opposta, non essendo sufficiente, per il debitore che si oppone al decreto ingiuntivo, addurre di avere estinto il proprio debito in contanti.
(TRIBUNALE DI SIDERNO – SEZIONE CIVILE).

Infortunio sul lavoro.

INFORTUNIO SUL LAVORO – OCCASIONE DI LAVORO.
La lavoratrice agricola che “scivola” sul posto di lavoro e batte violentemente a terra, deve ritenersi vittima di “infortunio sul lavoro”, poichè questo concetto comprende “tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che esso dipenda da terzi, o da fatti e situazioni proprie dello stesso lavoratore, con il solo limite, in tale ultimo caso, del cd rischio elettivo”, ovvero del rischio derivante da una scelta arbitraria del lavoratore il quale crei volutamente una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa.
(TRIBUNALE DI LOCRI – SEZIONE LAVORO).

Titoli di credito.

TITOLI DI CREDITO.
La nullità dell’assegno quale titolo di credito – perchè emesso senza data – opera su un piano diverso rispetto al riconoscimento di debito in esso contenuto. Dalla nullità dell’assegno discende la sua efficacia ricognitiva del debito con il conseguente esonero, per il portatore, di provare il rapporto sottostante. Emettere un assegno – anche se nullo perchè emesso senza data – comporta riconoscere il debito che il titolo dovrebbe garantire.
(CORTE D’APPELLO CIVILE DI TORINO).
 

Sovraffollamento carcerario.

SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO.
La Casa Circondariale di Locri non ha garantito al detenuto, per come avrebbe dovuto, lo spazio vitale individuale indispensabile per ogni individuo. Nello specifico le celle di detenzione non garantivano almeno tre metri di spazio vitale individuale per ognuno dei detenuti in quella cella, da calcolarsi al netto degli arredi fissi e dei locali adibiti a servizi igienici.
Tale omissione determina l’automatica violazione dell’art. 3 CEDU e fa sorgere in capo al detenuto il diritto al risarcimento del danno consequenziale, quantificabile in €. 8,00 per ogni giorno di detenzione pregiudizievole.
(In accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal detenuto, il Tribunale ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari a 8,00 euro per ogni giorno di detenzione pregiudizievole, oltre al pagamento delle spese processuali).
(TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA).
 

Legge Pinto.

LEGGE PINTO
Ai fini dell’accertamento della durata ragionevole del processo (Legge PINTO), a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal Giudice istruttore, si deve distinguere, come impone la legge n° 89 del 2001, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del Giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato.(Annulla decreto di rigetto della Corte di Appello di Salerno)
(CASSAZIONE CIVILE – SEZIONE 6°).

Contratti PA.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Sono da ritenersi nulli ed anche inefficaci i contratti di fornitura di energia elettrica sottoscritti dal Sindaco e dal rappresentante della società privata erogatrice del servizio di fornitura. Sono da ritenersi nulli poiché il Sindaco non ha il potere di sottoscrivere questo tipo di contratti stante che la normativa vigente attribuisce al Dirigente dell’area tecnica tale potere. Sono da ritenersi inefficaci perchè gli atti sottoscritti dal Sindaco devono essere preceduti dalla delibera autorizzativa della giunta comunale.
(Sul presupposto di tali principi, il Tribunale civile di Milano ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Comune di Riace contro la società SORGENIA Spa, dichiarando nulli ed inefficaci i contratti di fornitura di energia elettrica sottoscritti dal Sindaco senza la preventiva delibera autorizzativa della giunta comunale. Il Tribunale civile di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato insussistente il credito invocato da Sorgenia Spa). (TRIBUNALE CIVILE DI MILANO)

Locazione

INAMMISSIBILE L’INTIMAZIONE DI SFRATTO FUORI DAI CASI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA O COMMERCIALE.

I procedimenti di intimazione di sfratto per finita locazione o per morosità, di cui agli artt. 657 e 658 C.P.C., proprio per le forme che assumono, hanno natura eccezionale così che le relative norme non sono suscettibili di estensione in via analogica, ma al più di interpretazione estensiva, con la conseguenza che il rapporto giuridico dedotto in giudizio deve necessariamente essere quello di locazione di bene immobile, a pena di inammissibilità dell’intimazione.
E’ quanto stabilito dal Tribunale civile di Locri con una recentissima ordinanza con la quale ha dichiarato inammissibile l’intimazione di sfratto per morosità promossa sulla base di un contratto di affidamento della gestione di beni immobili comunali stipulato all’esito di un’apposita gara d’appalto di servizi. (TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI).

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