VIZIO TOTALE O PARZIALE DI MENTE: IL CONCETTO DI INFERMITÀ

Valutazione dei disturbi della personalità e prova scientifica.

La capacità di intendere e di volere, istituto disciplinato dall’art. 85 c.p., costituisce il contenuto sostanziale del concetto di imputabilità.

In sostanza, si tratta di stabilire se un soggetto è consapevole dell’antigiuridicità di una condotta e – dunque – se è possibile sussumere quel comportamento in una previsione legale.
Il codice tipizza alcuni dati idonei ad escludere o attenuare la capacità di intere e di volere.

Per esempio, prevede all’art. 97 c.p., una presunzione assoluta di incapacità per il soggetto che non abbia compiuto, al momento del fatto, gli anni quattordici.

La presunzione è relativa laddove – invece – la capacità di intendere e di volere è esclusa o diminuita in presenza del vizio totale o parziale di mente.

Il concetto di infermità, sotteso alle prefate previsioni legali, si presta ad una lata interpretazione. Problemi interpretativi che si ravvisano soprattutto in ordine alla valutazione dei cc.dd. disturbi della personalità, ricompresi nel novero delle infermità mentali.

E’ bene precisare che il Legislatore impiega genericamente il lemma infermità sino a ricomprendere anche le malattie psichiche, purché idonee a determinare uno status che esclude o diminuisce l’imputabilità.

La giurisprudenza ricomprende i disturbi della personalità nelle cc.dd. infermità nella misura in cui incidano concretamente sulla capacità di intendere e di volere e siano connessi eziologicamente alla condotta criminosa.

Sebbene la Corte non abbia indicato gli indici sintomatici di gravità tale da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere ma – ancora una volta – si è limitata ad enucleare un principio generico che rimanda tutto alla discrezionalità del giudice, ha avuto il merito di rivisitare il concetto di imputabilità attraverso la valorizzazione delle più aggiornate acquisizioni scientifiche, confermando la necessaria collaborazione tra giustizia penale e scienza.

I Supremi giudici hanno chiarito che ai fini dell’accertamento dell’imputabilità il giudice deve procedere avvalendosi degli strumenti tutti a sua disposizione, l’indispensabile apporto e contributo tecnico, ogni altro elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali.

E’ impossibile – difatti – assumere una decisione “nuda e cruda” sulla capacità di intendere e di volere; è opportuno, rectius necessario, l’ausilio di un contributo tecnico in grado di dare un apprezzabile e qualificato apporto alla vicenda processuale.

Ma quali sono i criteri affinché una prova – anche al fine di valutare la sussistenza del vizio totale o parziale di mente – possa definirsi scientifica?
Certamente quelli canonizzati nella sentenza Cozzini che risponde ai criteri della c.d. sentenza DUBERT della giurisprudenza americana, la quale ricorda che l’esperto deve fornire una prova scientifica di qualità accettabile, falsificabile ovvero verificabile, ma soprattutto una prova raccolta in adesione ai principi ossequiati dalla comunità scientifica di riferimento.

Dunque gli Ermellini, rivisitando la nozione del giudice peritu peritorum ritenuta ormai obsoleta e anacronistica, delegittimando il giudice del sapere scientifico, recepiscono il noto brocardo nullum iudicium sine scientia, laddove il termine scientia allude al nuovo metodo scientifico ed “affidano” la decisione – giustamente – al flusso delle conoscenze scientifiche riversate nel processo.

Avv. Vincenzo SORGIOVANNI del Foro di Locri, specializzato in diritto penale.