La partecipazione ad associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato

La configurabilità e i percorsi di verifica non sempre agevoli.

L’operatore del diritto è spesso chiamato a confrontarsi con la difficile valutazione sulla configurabilità, in concreto, di un concorso di persone nel reato continuato ovvero di una partecipazione ad una associazione per delinquere, con le diverse conseguenze sul piano sostanziale.

Il tema è particolarmente ricorrente in ipotesi di contestazione del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, per la nota intersezione di questa tipologia di condotta con quella del concorso di persone nel reato continuato, tanto da rendere ancora più difficoltosa l’individuazione dei confini, spesso sottilissimi, tra le due fattispecie astrattamente configurabili in siffatto contesto.

Ampie sono le problematiche interpretative suscettibili di proporsi in questi casi, a motivo dei numerosi interventi giurisprudenziali, e dottrinari, tesi ad individuare percorsi ermeneutici capaci di meglio delineare i confini tra le due fattispecie e, con essi, facilitare il percorso di verifica concreta cui l’operatore del diritto è chiamato.

Una prima ragione di difficoltà interpretativa discende dal modello di disciplina, non diversificata, del concorso di persone nel reato continuato, tanto che dottrina e giurisprudenza hanno sentito la necessità di intervenire per tipizzarne gli elementi costitutivi della fattispecie, rimarcando le possibili differenze rispetto alla partecipazione associativa.

Per il concorso (doloso) di persone nel reato risultano necessari o l’accordo implicito o di fatto tra più soggetti, oppure una qualche forma di organizzazione nelle due fasi dell’ideazione o dell’esecuzione del reato.

Lo stretto addentellamento tra le condotte dei concorrenti dà vita e forma alla struttura destinata alla messa in opera del reato programmato e, per essa, alla fattispecie di concorso di persone punito dalla norma sostanziale.

Queste le ragioni per le quali l’organizzazione, iniziale o esecutiva, diviene spesso essa stessa nucleo centrale del concorso di persone nel reato. Un rapporto associativo, dunque, anche nella fattispecie concorsuale disciplinata dall’art. 110 c.p.

Il concorso di persone sarebbe, in altre parole, un’organizzazione al reato, poiché il contributo del concorrente viene apprezzato nella sua intersezione con l’organizzazione complessiva, anche prescindendo dalla verifica della diretta causazione dell’evento o dell’azione tipica, risultando centrale nel fenomeno concorsuale il momento organizzativo.

La forma di organizzazione che può esserci nella fattispecie di concorso eventuale o in quella di concorso necessario, complica notevolmente il difficile percorso di verifica concreta della fattispecie associativa o concorsuale oggetto di valutazione. Ancor di più in ipotesi di concorso di persone nel reato continuato, nel qual caso l’organizzazione si protrae nel tempo in modo sistematico con condotte spesso sovrapponibili.

Dunque, per differenziare le due situazioni presentabili, occorrerà comprendere se il legame soggettivo è stabile; se è proiettato al futuro ovvero meramente occasionale; in altri termini, per capire la durata dell’organizzazione plurisoggettiva, si deve far riferimento alla programmazione della struttura ed al tipo di programma stabilito dai correi.

Il legame oggettivo e soggettivo con un reato e la stabilità o meno della struttura plurisoggettiva sono i caratteri tipici della distinzione che qui interessa. Sarà l’interprete a verificare, pesare e analizzare caso per caso e con il dovuto rigore critico, il contributo del compartecipe e la durata dell’organizzazione plurisoggettiva, senza trascurare l’indispensabile accertamento, di natura dirimente, dell’eventuale volontà dei compartecipi di mantenere l’organizzazione anche dopo la commissione dei reati fine.

E’ così che l’accordo o l’organizzazione che si compie nella consumazione di un reato integra l’ipotesi prevista dall’art. 110 cp, nella quale l’organizzazione è isolata e non stabile o destinata a permanere nel tempo, poiché si disvela nella consumazione di uno specifico reato.

Dunque, il peso del dato temporale è significativo in due fattispecie necessariamente plurisoggettive: il reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato.

Nel rapporto tra concorso di persone nel reato continuato e reato associativo il tema della durata del fatto illecito, l’analisi della durata dell’organizzazione con la necessaria calibrazione del tempo, risultano cruciali.

Come è noto, nei reati associativi il vincolo soggettivo è stabile perché volto a realizzare un programma criminoso indeterminato; dunque, la struttura organizzativa, che può essere anche minima, deve essere idonea alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, trattandosi di reati di pericolo. Non occorre che i reati oggetto del programma siano eterogenei, potendo essere programmate anche solo più violazioni di una stessa norma incriminatrice.

Ma le aree di tipicità della partecipazione associativa non sono molto diverse dalla categoria del concorso di persone nel reato continuato, in cui l’accordo tra due o più soggetti, pur avendo carattere episodico ed eventuale, si proietta nella realizzazione di più delitti accomunati da un medesimo disegno criminoso.

In quest’ultima ipotesi, l’accordo si ripete in tanti episodi di reato avvinti dal vincolo della continuazione perché fanno tutti parte di un unico disegno criminoso all’interno di una programmazione comune.

Anche questa fattispecie rientra nell’alveo del fatto tipico di cui all’art. 110 c.p. ma con la peculiarità di germogliare in una programmazione più ampia.

Per di più, è noto che per il medesimo disegno criminoso che caratterizza il reato continuato non è necessario che le diverse violazioni di legge siano programmate nel dettaglio, in ciò ravvisandosi una notevole similitudine con l’accordo di tipo associativo finalizzato a porre in essere un programma criminoso definito per grandi linee.

Ed allora, il tempo e la stabilità sono indici sufficienti a fondare una corretta valutazione della fattispecie oggetto di giudizio?

Nella prassi può risultare ostico ponderare il tempo e la stabilità’ in misura tale da scongiurare errori di valutazione tra le due fattispecie di reato.

Un’area di illecito foriera di potenziale confusione tra le due fattispecie del concorso di persone nel reato continuato e del reato associativo è quella relativa al traffico di stupefacenti.

Nella casistica, infatti, è usuale che tre o più persone commettano congiuntamente più delitti omogenei di detenzione illecita o cessione di stupefacente, e, per tale via, è ricorrente il riconoscimento del beneficio della continuazione tra le varie violazioni della medesima disposizione di legge.

È altrettanto usuale che i singoli delitti di detenzione o cessione di stupefacenti non siano programmati dettagliatamente rispetto al tempo, al luogo e all’oggetto.

Non è raro che i tempi e le modalità di acquisto e di cessione del narcotico siano scandite dalla disponibilità dei fornitori; dal tipo e qualità di stupefacente; dal tipo di acquirenti, non sempre prestabiliti.

Dunque, non una stabile associazione, ma la ripetitività di una condotta concorsuale rivitalizzata dalle occasioni del mercato, con intervalli di inattività più o meno lunghi.

Tuttavia, proprio il lasso di tempo tra una condotta concorsuale e l’altra e la medesimezza del disegno criminoso comune ai correi contribuiscono a rendere più difficoltoso il percorso di verifica della fattispecie configurabile.

È opinione diffusa che il nucleo essenziale è ancora una volta rappresentato dall’esistenza di un accordo stabile rispetto al vincolo associativo.

I problemi pratici però non tardano a ripresentarsi, posto che la programmazione, anche solo dei tratti essenziali dei reati da commettere, si traduce di fatto nella presenza di un’organizzazione sufficientemente definita.

L’idea condivisa di commettere più reati potrebbe trovare una sponda esecutiva in una organizzazione occasionale, in tal modo qualificando il concorso di persone nei reati continuati; se, invece, la sponda esecutiva è costituita da una organizzazione stabile e maggiormente pregnante, durevole a prescindere dalla commissione di reati fine, si potrebbe configurare un’ipotesi di reato associativo. Non appare dunque sufficiente un’idea criminale comune e ripetuta a qualificare un’associazione fattuale stabile e strutturata.

Solo il caso concreto può offrire elementi significativi della fattispecie in esame, e solo la valutazione rigorosa del caso concreto può spiegare se la ripetitività delle condotte, intervallate in un arco temporale significativo, sia dimostrativa di un di un concorso reiterato o di una associazione.

Di certo appare preferibile valutare con il dovuto rigore critico non solo l’arco temporale durante il quale si sono manifestate le condotte illecite, ma anche le risultanze di quei periodi morti che non di rado intervallano ciascun reato, nonchè ogni circostanza che precede o segue ciascuna condotta delittuosa, al fine di meglio saggiare la presenza di elementi significativi di radicale stabilità – e non di occasionalità – come la reiterata volontà e coscienza di fare parte di una associazione dedita al traffico di stupefacente; la continua ricerca di occasioni di reato con la messa a disposizione di persone e mezzi; l’adoperarsi per rafforzare la struttura organizzativa o almeno mantenerla nella sua efficienza causale; l’adoperarsi per la valorizzazione delle risorse umane o la razionalizzazione delle risorse economiche di cui dispone il gruppo per il raggiungimento dei propri scopi illeciti.

Circostanze che, se pur non integranti autonome ipotesi di reato, potrebbero risultare determinanti per riempire di contenuti l’accordo iniziale, la stabilità e il lasso temporale significativo che connotano la partecipazione associativa.

(Articolo dell’Avv. Giuseppe GERVASI del 20/03/2023 su “Scienze Forensi Magazine” – Diritti riservati)