ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – SUSSISTENZA.
L’associazione mafiosa non è un reato associativo “puro”, che si perfeziona sin dal momento della costituzione di un’organizzazione illecita…è necessario che il gruppo faccia un effettivo esercizio, un uso concreto della forza di intimidazione, non essendo sufficiente un semplice dolo intenzionale di farvi ricorso…occorre riscontrare empiricamente che il sodalizio abbia in qualche modo effettivamente dato prova di possedere tale “forza” e di essersene avvalso; il “metodo mafioso” riveste un ruolo centrale nell’economia della fattispecie incriminatrice e reca un’ineludibile consistenza oggettiva da accertare processualmente…Dunque, non un’associazione per delinquere, ma un’associazione che delinque…La capacità intimidatrice del metodo mafioso “deve essere attuale, effettiva, deve avere necessariamente un riscontro esterno. Non può essere limitata ad una mera potenzialità astratta…la Corte di appello, con una motivazione sbrigativa, sostanzialmente fondata su un compendio probatorio che, per come rappresentato, appare liquido ed instabile, ha ritenuto mafioso un gruppo…
(Con la decisione in commento la sezione 6^ della Corte di Cassazione ha annullato la decisione della Corte di Appello di Reggio Calabria che, confermando la decisione del GIP in sede, aveva condanna l’appellante per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa nonostante le doglianze difensive rispetto all’assenza degli indici rilevatori della sussistenza e operatività della ritenuta cosca di appartenenza).
(CORTE DI CASSAZIONE SEZ. 6^ PENALE)
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – PARTECIPAZIONE.
Il rapporto di parentela e di affinità è un fatto giuridico cui l’ordinamento annette taluni effetti, ma esso non integra in automatico un fatto avente valenza indiziaria o un primo punto di partenza indiziario. Dunque deve escludersi l’idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per se, prova od anche soltanto indizio dell’appartenenza di taluno all’associazione ‘ndranghetistica.
(In applicazione del presente principio, la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria ha assolto cinque imputati tutti parenti condannati in primo grado dal GIP con le forme del rito abbreviato per il reato di partecipazione ad associazione ‘ndranghetistica fondata sul rapporto di parentela tra presunti partecipanti).
(CORTE D’ASSISE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA)
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – PARTECIPAZIONE.
In presenza di rapporti di parentela tra presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso o assimilato, ex art. 416 bis c.p., non è privo di valore indiziante il vincolo di parentela. In ogni caso il vincolo di parentela o di affinità non è da solo sufficiente a costituire, di per se, prova o soltanto indizio dell’appartenenza di taluno ad una associazione mafiosa. Occorre accertare l’elemento psicologico, ovvero la consapevolezza e volontà di far parte dell’associazione per condividerne le attività svolte e le finalità. La consapevole partecipazione può discendere, a livello indiziario, dai rapporti di parentela a condizione che sia accertata l’esistenza di una associazione composta da persone legate dal vincolo di parentela ed una non occasionale attività criminosa degli stessi componenti della famiglia nell’interesse del sodalizio.
(In applicazione del presente principio, la Suprema Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria poichè fondata sul rapporto di parentela tra presunti partecipanti all’associazione denominata ‘ndrangheta).
(CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PENALE)
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – PERMANENZA.
La dimostrazione di una perdurante vitalità ed operatività di una “cosca mafiosa”, seppur non in termini di certezza ma anche solo di qualificata ed elevata probabilità, non può non passare attraverso elementi sintomatici e gravemente indizianti di ulteriori e successive condotte partecipative, in quanto tali, espressive del perdurare della “cosca”.
(TRIBUNALE DEL RIESAME DI REGGIO CALABRIA)
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – OMICIDIO PLURIMO E REATO CONTINUATO.
Ricorre la fattispecie di reato continuato tutte le volte in cui, come nel caso di specie, i motivi che hanno determinato la nascita e la sopravvivenza dell’associazione mafiosa e i motivi che hanno determinato la commissione dell’omicidio plurimo, sono gli stessi, ovverosia assumere illegalmente il controllo delle attività economiche. In questi termini, il reato di omicidio plurimo si innesta all’interno del medesimo disegno criminoso dell’associazione mafiosa.
(CORTE D’APPELLO DI MESSINA)